A decorrere dal 20.03.2011 chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, e' tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione.

E' stata definitivamente approvata la legge milleproroghe che rinvia l'applicazione del presente istituto al 20.03.2012 per le controversie riguardanti il condominio e il risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti.