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Criteri di determinazione e tabella dell'indennità di mediazione L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento, le spese di notifica e le spese di mediazione così suddivise: 1. Le spese di avvio sono dovute da ciascuna parte per un importo di euro 48,40 (IVA inclusa) versate dall'istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento. 2. Le spese vive del servizio di notifica dovute dalla parte istante al momento del deposito della domanda di mediazione sono pari ad euro 5,00 se effettuate a mezzo fax e/o mail mentre se le stesse sono effettuate a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno e/o telegramma sono pari a euro 10,00 per ciascuna parte chiamata in mediazione. 3. Per le spese di mediazione è dovuto da ciascuna parte l'importo indicato nell’allegato “1” al presente regolamento. 4. L'importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma dell’Allegato 1 del presente regolamento: a) può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare; b) deve essere aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione; d) nelle materie di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 Marzo 2010 n.28, deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti, salva la riduzione prevista dalla lettera e) del presente comma, e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo ad eccezione di quello previsto dalla lettera b) del presente comma; e) deve essere ridotto a euro 40,00 per il primo scaglione e ad euro 50,00 per tutti gli altri scaglioni, quando nessuna delle controparti di quella che hanno introdotto la mediazione, partecipano al procedimento; 5. Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l'importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato. 6. Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro. 10. Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo. 11. Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.
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