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INDICE
Art. 1 Ambito di applicazione del Regolamento
Art. 2 Domanda di Mediazione
Art. 3 Luogo di svolgimento della Mediazione
Art. 4 Scelta e nomina del mediatore
Art. 5 Accettazione della controparte
Art. 6 Indipendenza Imparzialità e Neutralità del mediatore
Art. 7 Revoca del mediatore
Art. 8 Procedimento di mediazione
Art. 9 Presenza e rappresentanza delle parti
Art. 10 Conclusione della mediazione e accordo finale
Art. 11 Riservatezza

Art. 12 Responsabilità della Parti

Art. 13 Tariffe
Art. 14 Diritto di accesso e trattamento dei dati personali
Art. 15 Interpretazione e applicazione delle norme
Art. 16 Sospensione e cancellazione dal registro
Art. 17 Legge applicabile

Allegato I. Criteri di determinazione e tabella dell’indennità di mediazione
Allegato II. Codice Etico
Allegato III. Scheda di valutazione del servizio

ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO (inizio pag.)

1. Il presente regolamento di ADR CONCORDIA ITALIA disciplina la procedura di mediazione, l'eventuale accordo di conciliazione e i relativi costi.
2. La mediazione finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa, può essere richiesta:

  • in forza di una disposizione di legge;
  • da un giudice;
  • in base a una clausola contrattuale;
  • da una delle parti.

3. Il presente regolamento si applica alle controversie nazionali. Le controversie internazionali possono essere soggette ad altro regolamento.
 
ART. 2 DOMANDA DI MEDIAZIONE(inizio pag.)

1. La parte di una controversia che intende promuovere un procedimento di Mediazione può farlo:
(a) spedendo richiesta scritta di avvio ad ADR CONCORDIA ITALIA presso la sede legale;
(b) compilando online il modulo presente sul sito internet www.adrconcordia.it.
In entrambi i casi la domanda deve contenere i seguenti elementi:
- i nomi e gli indirizzi e i recapiti (indirizzo,telefono,posta certificata, e-mail, fax, etc.) delle parti, e dei loro legali se nominati;
- i recapiti (indirizzo,telefono,posta certificata, e-mail, fax, etc.) delle controparti a cui inviare le comunicazioni;
- la sintetica esposizione dei fatti;
- Il valore economico della controversia è individuato secondo i criteri stabiliti dal codice di procedura civile. Per le liti di valore indeterminato, indeterminabile ovvero vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l’organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di € 250.000, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all’esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l’importo dell’indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.
- la volontà di perseguire un accordo bonario con l'assistenza di un mediatore;
2. Contestualmente alla domanda di mediazione le parti dovranno versare, secondo le modalità indicate nella domanda, le spese di avvio e di notifica del procedimento previste dal tariffario ADR CONCORDIA ITALIA, in nessun caso la, o le parti avranno diritto al rimborso di quanto versato;
3. Le spese di mediazione, previste dal tariffario ADR CONCORDIA ITALIA, sono corrisposte, secondo le modalità indicate nella domanda, dalle parti per due terzi prima dell'inizio del primo incontro di mediazione,

4. Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a quattro mesi dal deposito dell'istanza di mediazione, ovvero dalla scadenza di quello fissato dal giudice per il deposito della stessa.

ART. 3 LUOGO DI SVOLGIMENTO DELLA MEDIAZIONE (inizio pag.)

1. La Mediazione ha luogo nelle sedi ADR CONCORDIA ITALIA, tale sede è derogabile con il consenso di tutte le parti, del mediatore e del responsabile dell'organismo ADR CONCORDIA ITALIA.


ART. 4 SCELTA E NOMINA DEL MEDIATORE(inizio pag.)

1. All'atto della presentazione della domanda di mediazione il mediatore viene nominato, con riferimento a quanto previsto all’art. 3, comma 1, lettera b) del D.I. 145/2011, in funzione alle competenze professionali, alle conoscenze linguistiche nonché alla tipologia di laurea posseduta e alla disponibilità. Il responsabile dell'organismo ADR CONCORDIA ITALIA individuerà il mediatore tra gli iscritti all'organismo medesimo consultabile sul sito www.adrconcordia.it. A tal fine ADR Concordia Italia provvederà a raggruppare per categorie di massima i mediatori iscritti nel proprio elenco, tenendo conto delle diverse aree di specifica competenza professionale nonché, all’interno di ciascuna di esse, della competenza in materia di mediazione di ciascun mediatore.

Qualora le parti concordemente designino un mediatore iscritto nell'elenco dei mediatori ADR CONCORDIA ITALIA lo stesso si adeguerà conformemente.
2. il mediatore entro 1 giorno, dalla ricezione della nomina, deve dare la propria accettazione.
3. Il responsabile dell'organismo ricevuta l'accettazione del mediatore, fissa il primo incontro tra le parti non oltre 15 giorni dal deposito della domanda di mediazione comunicandolo alle parti con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione (posta certificata, fax, raccomandata R.R., raccomandata a mano etc.).
4. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, l'organismo può nominare uno o più mediatori ausiliari.

5. Con il consenso di ADR Concordia Italia, del mediatore e delle parti possono essere ammessi ad assistere all’incontro di mediazione altri mediatori, dando precedenza a quelli del proprio elenco, a titolo di tirocinio come previsto dall’articolo 2, coma 1, lettera a) del D.I. 145/2011. Il tirocinante è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza, imparzialità e riservatezza rispetto all’intero procedimento di mediazione.


ART. 5 ACCETTAZIONE DELLA CONTROPARTE (inizio pag.)

1. ADR CONCORDIA ITALIA, a fronte della richiesta di una domanda di mediazione trasmette alla controparte la richiesta di adesione per l'avvio della mediazione, con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione (posta certificata, fax, raccomandata R.R., raccomandata a mano, etc.).
2. L'accettazione della controparte dovrà pervenire entro l'ora e il giorno fissato per il primo incontro di mediazione.
3. Contestualmente all'accettazione del procedimento di mediazione la, o le parti dovranno provare l’avvenuto versamento delle spese di avvio e del procedimento di mediazione previste dal tariffario ADR CONCORDIA ITALIA (allegato 1), in nessun caso la, o le parti avranno diritto al rimborso di quanto versato a titolo di spese per l'avvio e di mediazione della procedura.


ART. 6 INDIPENDENZA, IMPARZIALITA' E NEUTRALITA' DEL MEDIATORE (inizio pag.)

1. Il mediatore nominato, prima dell’inizio di ciascuna procedura di mediazione deve, pena la decadenza, sottoscrivere un apposita dichiarazione di imparzialità secondo il modulo allegato al presente regolamento(All. 2);

2. Il mediatore è incompatibile allo svolgimento dell'incarico nei casi previsti espressamente nel codice etico di ADR CONCORDIA ITALIA

3. Prima dell'inizio della mediazione, o durante la mediazione medesima, il mediatore deve comunicare ad ADR CONCORDIA ITALIA e alle parti qualsiasi fatto che possa pregiudicare la sua indipendenza, imparzialità e neutralità nella mediazione. ADR CONCORDIA ITALIA, successivamente a tale comunicazione e sentite le parti, sostituisce il mediatore con altro ritenuto idoneo e di pari esperienza;

4. In nessun caso il mediatore è autorizzato a incassare denaro o titoli per conto ed in nome di ADR CONCORDIA ITALIA.

ART. 7 REVOCA DEL MEDIATORE (inizio pag.)

1. ADR CONCORDIA ITALIA in casi eccezionali prima dell'inizio della mediazione può revocare il mandato al mediatore;

2. ADR CONCORDIA ITALIA in casi eccezionali, sentite le parti, può sostituire il mediatore durante la mediazione;

3. ADR CONCORDIA ITALIA in caso di violazione del presente regolamento o del codice etico, può sostituire il mediatore dal procedimento a insindacabile giudizio e può anche sospenderlo o escluderlo dagli incarichi di mediazione;

4. ADR CONCORDIA ITALIA in tutti i casi descritti nei precedenti commi provvederà a sostituire il mediatore con altro di pari esperienza scelto dal proprio elenco dei mediatori.

ART. 8 PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE(inizio pag.)

1. Il responsabile dell'organismo provvederà a nominare il mediatore e a convocare le parti per il primo incontro. Il mediatore fisserà la durata della mediazione variabile in funzione della complessità della lite. Gli eventuali incontri successivi saranno fissati dal mediatore, a sua cura e spese, qualora lo ritenga necessario sentite le parti. Il mediatore deve in ogni caso convocare le parti personalmente

2. La mediazione sia nel corso degli incontri collettivi che negli incontri con le singole parti si svolge in forma orale e non è consentita alcuna registrazione o verbalizzazione degli incontri. Ciascuna parte può prendere appunti sulle dichiarazioni della controparte ma non può richiedere che vengano controfirmati.

3. Ciascuna parte è tenuta a cooperare per raggiungere una conciliazione, cercando di evidenziare i punti di accordo e disaccordo e suggerendo soluzioni alternative a dirimere la lite.
4. Il mediatore è sempre tenuto a incoraggiare la comunicazione tra le parti e a favorire soluzioni risolutive della lite.

5. Non sono consentite comunicazioni riservate delle parti al solo mediatore, eccetto quelle effettuate in occasione delle sessioni separate

6. L’Organìsmo si riserva, nel rispetto dell’art. 8 comma 4 del D.I. 180/2010 e della volontà delle parti, di consentire nella fase della procedura di mediazione (gratuitamente) il tirocinio assistito di cui all’4, comma 3 lett. b, D.I. 180/2010.


ART. 9 PRESENZA E RAPPRESENTANZA DELLE PARTI (inizio pag.)

1. Alla mediazione partecipano le parti direttamente interessate alla lite le quali, prima dell'inizio della mediazione, devono depositare presso la segreteria di ADR CONCORDIA ITALIA una dichiarazione di identità personale atta sottoscrivere l'eventuale accordo conciliativo.
2. Ciascuna parte ha la facoltà di farsi assistere da uno o più persone di fiducia previa autorizzazione del mediatore.

3. E' ammessa la rappresentanza nella procedura solo per eccezionali motivi previa autorizzazione del mediatore e con deposito, presso la segreteria di ADR CONCORDIA ITALIA, prima dell'inizio della mediazione della procura speciale e della dichiarazione di possesso dei poteri a sottoscrivere l'eventuale accordo conciliativo. E' auspicabile che la parte rappresentata venga informata dal rappresentante almeno telefonicamente del contenuto dell'eventuale accordo conciliativo.
4. L'assistenza di un legale è consigliata e richiesta da ADR CONCORDIA ITALIA per le controversie superiori a euro 50.000 salvo che la o le parti rinuncino espressamente.
5. Qualora alla mediazione partecipi una persona giuridica il rappresentante deve essere munito di apposita delega e dei poteri a sottoscrivere l'eventuale accordo conciliativo.


ART. 10 CONCLUSIONE DELLA MEDIAZIONE E ACCORDO FINALE (inizio pag.)

1. Se e' raggiunto un accordo bonario, il mediatore redige il processo verbale al quale sarà allegato il testo dell'accordo medesimo

2. Quando l'accordo non viene raggiunto, il mediatore formula una proposta di conciliazione esclusivamente se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento.
3. In caso di formulazione della proposta la stessa può provenire da un mediatore diverso da quello che ha condotto sino ad allora la mediazione e sulla base delle sole informazioni che le parti intendono offrire al mediatore proponente.

4. La proposta di conciliazione e' comunicata alle parti per iscritto (eventualmente a mezzo posta certificata, o altro mezzo ritenuto idoneo a garantire l'avvenuto ricevimento). Le parti fanno pervenire al mediatore, per iscritto ed entro sette giorni, l'accettazione o il rifiuto della proposta (eventualmente a mezzo posta certificata, o altro mezzo ritenuto idoneo a garantire l'avvenuto ricevimento). In mancanza di risposta nei termini, la proposta viene considerata per rifiutata.
Salvo diverso accordo delle parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento.

5. Se viene raggiunto l'accordo amichevole, di cui al comma 1, ovvero se tutte le parti aderiscono alla proposta del mediatore, si forma processo verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o le ragioni della mancata sottoscrizione. Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'articolo 2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso, la sottoscrizione del processo verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. L'accordo raggiunto, anche a seguito della proposta, può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento.

6. Se la conciliazione non si raggiunge, il mediatore forma processo verbale; il verbale e' sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere.

Nello stesso verbale, il mediatore da' atto della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione in tal caso la segreteria può rilasciare l’attestato di conclusione del procedimento solo all’esito del verbale di mancata partecipazione della medesima parte, formulata dal mediatore ai sensi dell’art. 11 comma 4, del D.Lgs 28/2010.

7. Il processo verbale e' depositato presso ADR CONCORDIA ITALIA, e' rilasciata copia alle parti che ne fanno richiesta

8. Al termine del procedimento di mediazione, a ogni parte del procedimento viene consegnata idonea scheda per la valutazione del servizio e copia della stessa, con la sottoscrizione della parte e l'indicazione delle sue generalità, sarà trasmessa per via telematica al responsabile, con modalità che assicurano la certezza dell'avvenuto ricevimento.

ART. 11 RISERVATEZZA (inizio pag.)

1. Il procedimento di mediazione é riservato e tutto quanto viene dichiarato nel corso degli incontri o nelle sessioni separate non può essere registrato o verbalizzato. A tal fine tutti i soggetti presenti agli incontri di mediazione dovranno sottoscrivere un'apposita dichiarazione, ivi compresi gli eventuali mediatori in tirocinio, così come previsto nell’art.2 del D.I. 145/2011.

2. Il mediatore, le parti, la segreteria e tutti coloro che intervengono al procedimento non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese in relazione al procedimento di mediazione.
3. Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, il mediatore è altresì tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti.

4. Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio che abbia, totalmente o parzialmente, il medesimo oggetto del procedimento di mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni.
5. Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio.

6. Il mediatore, gli addetti dell'ODM, i consulenti, ivi compresi i mediatori in tirocinio, e chiunque altro abbia preso parte al procedimento non possono essere tenuti a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione davanti all'autorità giudiziaria o ad altra autorità.

7. La riservatezza non è applicabile quando il mediatore ritiene ragionevolmente che esistano ipotesi di reato o pericoli concreti per la vita o l'integrità della persona.


ART. 12 RESPONSABILITA’ DELLE PARTI (inizio pag.)

 1. E’ di competenza esclusiva delle parti:

- l’assoggettabilità della controversia alla procedura di mediazione, eventuali esclusioni, preclusioni, prescrizioni e decadenze che non siano state espressamente segnalate dalle parti all’atto del deposito dell’istanza e che non siano comunque da ricondursi al comportamento non diligente dell’organismo;

- le indicazioni circa l’oggetto e le ragioni della pretesa contenute nell’istanza di mediazione;

- l’individuazione dei soggetti che devono partecipare alla mediazione, con particolare riguardo al litisconsorzio necessario, in caso di controversie in cui le parti intendono esercitare l’azione giudiziale nelle materie per le quali la mediazione è prevista come condizione di procedibilità;

- l’indicazione dei recapiti dei soggetti a cui inviare le comunicazioni;

- la determinazione del valore della controversia;

- la forma e il contenuto dell’atto di delega al proprio rappresentante;

- le dichiarazioni in merito al gratuito patrocinio, alla non esistenza di più domande relative alla stessa controversia e ogni altra dichiarazione che venga fornita all’Organismo o al mediatore dal deposito dell’istanza alla conclusione della procedura.

ART. 13 TARIFFE (inizio pag.)

1. Le spese di mediazione, previste dal tariffario ADR CONCORDIA ITALIA, sono corrisposte dalle parti per due terzi prima dell'inizio del primo incontro di mediazione. Nelle ipotesi di cui all’art. 5 comma 1 del citato D.Lgs l’organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione.

2. L'importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento previste dal tariffario ADR CONCORDIA ITALIA :

a) può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare;

b) deve essere aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione;
c) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28;

d) nelle materie di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 Marzo 2010 n.28, deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti, salva la riduzione prevista dalla lettera e) del presente comma, e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo ad eccezione di quello previsto dalla lettera b) del presente comma;

e) deve essere ridotto a euro 40,00 per il primo scaglione e ad euro 50,00 per tutti gli altri scaglioni, quando nessuna delle controparti di quella che hanno introdotto la mediazione, partecipano al procedimento;

3. In caso di liti che richiedano competenze specifiche e tecniche, ADR CONCORDIA ITALIA può nominare uno o più mediatori ausiliari.

4. quando non può procedere ai sensi del comma 3. il mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali.

5. In caso di nomina di cui al comma 4 il calcolo dei compensi sarà effettuato in base alle tariffe professionali dell'ordine di appartenenza o quantificate dall'esperto ove non iscritto.
6. Il mediatore, con il parere favorevole di ADR CONCORDIA ITALIA, provvederà a nominare i consulenti di cui al comma 4, solo dopo aver informato le parti, e dopo che le stesse abbiano effettuato presso ADR CONCORDIA ITALIA il deposito integrale delle spese e dei compensi dei consulenti da nominare

7. All'esperto si applicano le disposizioni del presente regolamento che riguardano i casi di incompatibilità e l'imparzialità del mediatore.

8. Le spese di mediazione sopra indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.


ART. 14 DI ACCESSO E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (inizio pag.)

1. Le parti hanno diritto di accesso agli atti del relativo procedimento custodito in apposito fascicolo debitamente registrato e numerato nell'ambito del registro degli affari di mediazione. Il responsabile dell'organismo è tenuto a custodire tale apposito fascicolo.

2. Il diritto di accesso ha per oggetto gli atti depositati dalle parti nelle sessioni comuni ovvero, per ciascuna parte, gli atti depositati nella propria sessione separata. Sono escluse dal diritto di accesso le comunicazioni riservate al solo mediatore.

3. I dati raccolti da ADR CONCORDIA ITALIA sono trattati, anche online, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modifiche.


ART. 15 INTERPRETAZIONE E APPLICAZIONE DELLE NORME (inizio pag.)

1. Il presente regolamento è vincolante per i mediatori nel rispetto dei propri doveri.

ADR CONCORDIA ITALIA interpreta e applica le regole procedurali.

ART. 16 SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE DAL REGISTRO (inizio pag.)

1. In caso di cancellazione o sospensione dal registro, i procedimenti di mediazione in corso proseguono presso l'organismo scelto dalle parti entro 15 giorni dalla data di sospensione o cancellazione. In mancanza, l'organismo è scelto dal Presidente del Tribunale del luogo in cui la procedura è in corso.


ART. 17 LEGGE APPLICABILE (inizio pag.)

1. La Mediazione è regolata e produce gli effetti stabiliti dalla legge italiana.

 

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